Sulmona. “Nel quadro delle iniziative di rappresentanza e di tutela degli Operatori della Sanità e degli Utenti del SSN, questo Comitato – in considerazione del grave dissesto finanziario rilevato nel settore sanitario regionale e in particolare nella ASL 1 Abruzzo di Avezzano Sulmona L’Aquila, che ha comportato la decisione della Giunta regionale di evitare il commissariamento della sanità abruzzese a spese dei contribuenti – intende promuovere una campagna informativa su fatti ed atti ritenuti meritevoli di conoscenza da parte della pubblica opinione e, se del caso, di indagine e valutazione da parte dei titolari del diritto di critica e di cronaca a livello locale e nazionale”. Lo ha dichiarato Il Presidente del Conaratos Antonio Santilli.
“A tal fine, a cominciare da questa prima segnalazione, ci riserviamo di rendere di pubblica conoscenza fatti ed atti a nostro avviso sintomatici o emblematici delle cause che direttamente o indirettamente hanno non solo contribuito a generare l’accennato dissesto finanziario, ma si pongono anche quali presupposti di disaffezione degli utenti e degli Operatori della Sanità, quando non di frustrazione, di disagio, di intima ribellione di quanti ancora vogliono credere che il SSN italiano sia tra i migliori del pianeta. Ciò premesso segnaliamo quanto segue:
la ASL 1 Abruzzo con deliberazione n. 1722 del 26.09.2022 ha conferito all’infermiere sig. ……, per la durata di anni due, (poi rinnovato con la delibera n. 2153 del 02.10.2024), un incarico ai sensi dell’art. 15-septies, co. 1 D.lgs. 502/1992, per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico nell’area delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione. La disposizione di legge applicata (art. 15-septies, co. 1 D.lgs. 502/1992) e le corrispondenti direttive regionali comportavano che la ASL:
1) – dovesse rendere contestualmente indisponibile un posto di organico della dirigenza sanitaria di corrispondente valore finanziario. Tale adempimento non risulta attuato;
2) – non potesse assolutamente conferire all’officiato l’incarico di Direttore di struttura complessa, remunerandolo come tale, essendo ciò espressamente vietato dall’art. 15, co. 7-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, che così dispone: “Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies”. In palese violazione della norma la ASL – come risulta dall’area della Trasparenza – ha invece conferito al Sig. …. proprio l’incarico di Direttore di struttura complessa;
3) – dovesse attribuire all’incarico, secondo precise direttive regionali, il trattamento economico fondamentale, cioè il trattamento economico di base riconosciuto dal CCNL alla figura del dirigente sanitario. In violazione della normativa la ASL ha attribuito al Sig. … la retribuzione di Direttore di struttura complessa, così ponendo a carico del già disastroso bilancio aziendale migliaia e migliaia e migliaia di Euro non dovuti. Per altri aspetti della vicenda sono in corso ulteriori accertamenti”.